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martedì 23 luglio 2019

OSSERVATORIO IMMOBILIARE 2019 NOMISMA



BARI/ MERCATO IMMOBILIARE: NEL RESIDENZIALE SI REGISTRA UNA DIFFICOLTÀ DI RIPRESA



È quanto emerge dall’analisi contenuta nel 2° Osservatorio Immobiliare 2019 di Nomisma
COMUNICATO STAMPA
Bari, 18 luglio 2019 – "Bari rientra nelle realtà in cui i lievi segnali positivi emersi nella seconda parte del 2018 non trovano riscontro nei primi mesi del 2019. Nel complesso, il settore presenta ancora difficoltà a riprendersi, nonostante un reale incremento degli scambi" – è quanto emerge dall’analisi del 2° Osservatorio Immobiliare 2019 di Nomisma



Il mercato residenziale
Nel comparto residenziale l’andamento dei prezzi e dei canoni risente ancora delle difficoltà del momento, segnando delle flessioni sia su base semestrale che su base annuale: il prezzo medio delle abitazioni nuove, pari a 1.950 €/mq, ha subito una flessione su base annuale dello 0,7%, quello delle abitazioni usate dell’1,1%. Il canone medio di affitto è diminuito invece dello 0,2%, arrivando a 81 €/mq annuo. La perfetta dicotomia tra prezzi e canoni determina una sostanziale tenuta dei rendimenti, in media del 5,2%, che oscillano tra il 4,9% delle aree di pregio e il 5,5% della periferia. Rimane dunque stabile il rendimento lordo annuo degli immobili in affitto, che trainano il settore con un’offerta stabile e un numero di scambi in ripresa. I tempi medi di vendita rimangono sugli stessi livelli di sei mesi fa (7 mesi in media), mentre si contraggono e raggiungono i 3,3 mesi i tempi medi di locazione.

Gli sconti medi sui prezzi di acquisto delle abitazioni usate sono scesi di un punto percentuale, arrivando in media al 15,5%.
Il comparto non residenziale
Per il primo semestre del 2019 non sono stati registrati miglioramenti per quanto riguarda il mercato non residenziale rispetto alla situazione critica osservata negli ultimi mesi del 2018. Una diminuzione della domanda di uffici e negozi accompagnata a un incremento dell’offerta hanno segnalato agli operatori la forte difficoltà del settore, specialmente per quanto riguarda la compravendita, dove hanno registrato una difficoltà strutturale di assorbimento che causa l’incremento della quota di invenduto. I tempi medi di vendita per il settore sono in lieve riduzione, pur rimanendo tra i più alti delle città monitorate: 10,5 mesi per gli uffici e 10 mesi per i negozi, con ampi sconti medi sul prezzo (17,5% per gli uffici e 17% per i negozi). A causa della scarsità della domanda è stato registrato un ulteriore calo dei prezzi medi di compravendita, che sono diminuiti del 2,6% per gli uffici e del 2% per gli immobili commerciali, realizzando il peggior calo semestrale a Bari degli ultimi tre anni.

Rispetto al 2008 i canoni di affitto sono diminuiti del 35% per quanto riguarda gli uffici e del 30% circa per i negozi; in conseguenza di questo si sono ridotti i tempi medi di locazione, arrivando a 6,4 mesi per gli uffici e 5,5 mesi per i negozi.

Rimangono invariati i rendimenti medi lordi di locazione per gli immobili a uso ufficio, al 5,1%, in linea con la media nazionale e salgono al 7,4% per gli spazi a vocazione commerciale.

Dal punto di vista previsionale la situazione del mercato residenziale sembra essere ottimistica. A seguito di una sostanziale tenuta dei canoni e di una continua contrazione dei prezzi, ci si attende una ripresa del numero di scambi, sia nella compravendita che nella locazione. Per informazioni:
Ufficio Stampa Nomisma
ufficiostampa@nomisma.it
Edoardo Caprino – 339 5933457
Giulia Fabbri – 345 6156164
HASHTAG OSSERVATORIO IMMOBILIARE
#NomismaPresenta #OsservatorioImm

venerdì 30 settembre 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N. 15







 
 
 
MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.15



LA LOCAZIONE E L' IRPEF LE DETRAZIONI PER L'INQUILINO PARTE 2


DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO
 
A favore del lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di: 
  • 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro 
  • 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro
La detrazione spetta a condizione che: 
  • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunqueal di fuori della propria regione 
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
 La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2014 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016. Se durante il triennio in cui spetta la detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, egli perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non riveste più questa qualifica.
L’agevolazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, borse di studio).

ATTENZIONE
Le diverse detrazioni per gli inquilini devono essere ragguagliate al periodo dell’anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.
 
DETRAZIONI FISCALI IRPEF PER I CONDUTTORI DI ALLOGGI SOCIALI
 
Per il triennio 2014-2016, ai titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (definiti dal Dm attuativo dell’articolo 5, legge n. 9/2007) adibiti a propria abitazione principale, spetta una detrazione complessivamente pari a: 
  • 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro 
  • 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non i 30.987,41 euro.
ATTENZIONE
Per i contratti finora esaminati, se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, spetta un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’Irpef.

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
 
Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un’agevolazione fiscale.
In particolare, la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 Km da quello di residenza e, comunque, devono trovarsi in una diversa provincia.
I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE
A partire dal 2012, la detrazione spetta anche per i canoni delle locazioni derivanti da contratti stipulati dagli studenti “fuori sede” iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno Stato dell’Unione europea o in uno dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
 
E con questa ultima MINI GUIDA abbiamo concluso il capitolo relativo al Fisco e Casa: Le locazioni. Dal giorno 07/10/2016 incominciamo con la guida sulle AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE. 

venerdì 23 settembre 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N. 14









MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.14



LA LOCAZIONE E L' IRPEF LE DETRAZIONI PER L'INQUILINO



Le detrazioni legate ai canoni d’affitto pagati sono diverse e hanno differenti potenziali beneficiari, che vanno dai giovani o dagli studenti universitari fuori sede, ai dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro.

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO

Per i contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), spetta all’inquilino una detrazione complessivamente pari a: 
  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro 
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati locati
assoggettato a cedolare secca.
 
DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
 
I giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, hanno diritto a una detrazione pari a 991,60 euro.
Il beneficio spetta per i primi tre anni e a condizione che: 
  • l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati 
  • il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro. Nella determinazione del redditocomplessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolaresecca.
Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO
 
Ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (cosiddetti “contratti convenzionali” ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431) spetta una detrazione di: 
  • 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro 
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41euro.
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati
assoggettato a cedolare secca.
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 30/09/2016 il tema sarà:LA LOCAZIONE E L' IRPEF LE DETRAZIONI PER L'INQUILINO. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.

sabato 17 settembre 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N. 13







MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.13



LA LOCAZIONE E L' IRPEF


I canoni di locazione rappresentano un reddito tassabile per il locatore e, a determinate condizioni, un onere detraibile per l’inquilino.

Locatore fra Irpef e cedolare secca

Per l’immobile concesso in locazione il locatore ha la possibilità di scegliere di non far cumulare il canone annuo agli altri suoi redditi (sul cui totale andrà calcolata l’Irpef), optando per il regime fiscale della “cedolare secca”.
Se questa scelta non è stata fatta, il reddito da tassare sarà costituito dal maggiore fra i due
seguenti importi:
  •  rendita catastale rivalutata del 5% (per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico va considerato il 50% della rendita catastale rivalutata)
  •  canone annuo, ridotto del 5% (25%, per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; 35%, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico).
Se il fabbricato si trova in un Comune ad alta densità abitativa, ed è locato a “canone concordato”, in base agli accordi territoriali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, è prevista un’ulteriore riduzione del 30% del canone.
I canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti per morosità dell’inquilino non devono essere dichiarati solo se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In questo caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale. 

Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 23/09/2016 il tema sarà: LA LOCAZIONE E L'IRPEF. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.